Da tassati a tartassati

Per migliorare la professione di agente d'assicurazione

Da tassati a tartassati

L’art. 23, comma 2, del Ddl bilancio 2024 ha introdotto la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli Agenti di assicurazioni per le prestazioni rese direttamente alle Compagnie di Assicurazione. E’ quindi venuta meno per la categoria, l’esclusione dall’applicazione della ritenuta prevista dall’art.25 bis DPR 600/73.

Con decorrenza 1° aprile 2024 (o meglio, per le provvigioni liquidate da tale data), la ritenuta verrà pertanto operata anche ”sulle provvigioni percepite dagli Agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.

Come ben noto, la ritenuta d’acconto è una modalità di pagamento anticipato di quota parte delle tasse, il cui obbligo di versamento è posto dal legislatore a carico del datore di lavoro o committente (sostituto di imposta) che la trattiene al prestatore (sostituito) versandola per suo conto.

La misura della ritenuta sulle provvigioni è pari al 23% corrispondente all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.. Essa è dovuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o IRES nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte e viene ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio
dell’attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

L’introduzione del nuovo obbligo dovrebbe avere come obiettivo quello di far emergere presunti compensi non dichiarati ed indirettamente limitare i costi deducibili. La ratio della misura sarebbe da individuarsi nella lotta all’evasione fiscale. Da quanto emerso nel documento del “Monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva” i compensi dichiarati dagli intermediari nel settore assicurativo anno 2021 corrisponderebbero a meno della metà di quelli effettivamente percepiti (i compensi dichiarati ammontano a 9,3 miliardi di euro; quelli effettivamente percepiti sarebbero stati pari a 19 miliardi di euro). Una conclusione piuttosto discutibile se si considera che le provvigioni ordinarie seguono il principio di cassa, mentre i “rappels” possono essere ascritti per competenza.
Vale la pena ricordare che su questo tema alcune Sezioni Provinciali del Veneto di SNA ed ANAPA, avevano già sollevato il problema ai rispettivi Presidenti Nazionali, visto il numero massivo di verifiche fiscali che a partire dal 2020 avevano interessato non solo il Veneto, ma tutto il territorio nazionale.

Si era auspicato altresì, l’intervento dei rispettivi organi direttivi nazionali. Si era chiesto l’avvio di un “tavolo di crisi” per un confronto con tecnici e politici sul problema di questa presunta “evasione fiscale”. Come è stato ricordato al Congresso Nazionale SNA dal dott. Massimo Pegoraro, questa attività di supporto ai colleghi Associati è stata invece lasciata all’iniziativa delle singole Sezioni Provinciali.

Oggi, alla luce di questa nuova disposizione, prende corpo la preoccupazione espressa dalla base in merito all’impatto che questo anticipo di tasse ha sul conto economico delle nostre Agenzie.

Va dato atto che ora contro questa norma della Legge di Bilancio il fronte è compatto. Agenti di assicurazione e broker, hanno sottolineato come la modifica produca una serie di gravi conseguenze sulla stabilità economica e gestionale.

Stabilendo che le ritenute devono essere versate al momento della rendicontazione dei contratti con le Compagnie, gli intermediari vengono tassati in anticipo di diversi mesi rispetto alle ordinarie tempistiche previste dal sistema fiscale, peraltro sui soli ricavi lordi anziché sull’utile netto.

Le Imprese, ovunque, vengono correttamente tassate sull’utile (determinato dalla somma dei ricavi meno i costi sostenuti), invece in questo caso sono tassate anticipatamente sui soli ricavi e non sugli utili.

In pratica, nella migliore delle ipotesi, viene prelevato in anticipo il 4,6% delle provvigioni percepite, anche nel caso di retrocessione nei confronti dei produttori/subagenti. Se si confronta questa aliquota alle percentuali di utile di esercizio ante imposte: del 2,9% circa su portafoglio delle Agenzie con portafoglio inferiore a 2.500.000,00 Euro, del 3,7% circa per quelle con portafoglio compreso tra i 2.500.000,00 e i 5.000.000,00 di Euro ed infine del 4,8% circa per quelle sopra i 5.000.000,00 Euro, si comprende l’impatto sulla liquidità, in particolare per le realtà più piccole, quelle finanziariamente più fragili, nelle quali i costi fissi hanno un perso maggiore.

Merita ricordare che l’applicazione di una ritenuta pari al 11,50% fissata per coloro che non dispongono “in via continuativa di dipendenti o di terzi” peggiora ancora di più il ragionamento sopra esposto.

La contrazione di liquidità potrebbe costringere le Imprese agenziali poco patrimonializzate ad operare economie sui costi di gestione ovvero a ricorrere a prestiti che, visto il periodo economico finanziario attuale, risulteranno piuttosto onerosi. In alternativa, sarà possibile solo rivalersi sull’assicurato, con maggiori costi per l’attività di consulenza e intermediazione, sempre che il
mercato possa comprendere ed assorbire questi oneri.

Queste considerazioni evidenziano quanto sarà complicato e delicato calcolare i costi di produzione e programmare gli investimenti per lo sviluppo del nostro portafoglio, proprio per il venir meno di quella parte di provvigioni vincolate al positivo andamento degli indicatori tecnici.

Il corrente anno sarà quindi molto complicato per la gestione economica delle Agenzie e degli intermediari in genere, perché da aprile all’anticipo delle imposte sulle provvigioni percepite si andrà ad aggiungere l’anticipo delle imposte già effettuato a novembre dell’anno 2023, il conguaglio ed i primi acconti 2024 di giugno/luglio.

Un secondo effetto negativo riguarda le modalità operative che gli Intermediari e le Compagnie saranno costrette ad adottare per fronteggiare questo nuovo obbligo e che potrebbero incidere ancor di più sui costi gestionali e sull’attività amministrativa degli intermediari.

Senza entrare in tecnicismi, meritano di essere menzionati alcuni dei problemi che emergeranno a partire dal momento in cui verrà operata la ritenuta d’acconto: dallo stabilire quale sia il momento dell’incasso della provvigione, alla certificazione che i sostituti d’imposta dovranno rilasciare entro il 31 marzo dell’anno successivo, sino alla verifica delle stesse certificazioni che dovranno essere correttamente scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza.

Dubitiamo fortemente anche noi che questo provvedimento riesca a far emergere il sommerso, determinando degli introiti stimati dal Governo per la presunta evasione fiscale (Irpef e Ires), del 51%.

È pur vero che quanti hanno omesso di dichiarare le provvigioni e soprattutto i rappels, potrebbero avere in futuro l’amara sorpresa di subire una verifica fiscale per la facilità con cui verrà evidenziato il minor gettito dal confronto con le entrate dichiarate in passato e quelle correnti.

In ragione del particolare momento, ci sentiamo di dare il nostro supporto ampliando la formazione dei colleghi con corsi ad hoc volti a prendere coscienza del problema ed affrontarlo con le necessarie competenze. Ci siamo attivati in tal senso ed auspichiamo a breve di riuscire a fornire una formazione certificata IVASS.

Ci sentiamo, infine, di proporre ai nostri rappresentanti di farsi parte attiva con il Governo per fare in modo di temperare e, se possibile, annullare l’anticipo delle tasse del prossimo giugno che, su base storica, ammonta al 50% delle imposte dell’anno precedente. È pur vero che non è una soluzione, ma sicuramente sarebbe un primo passo per venire fuori dall’impasse in cui ci andremo a trovare a breve.