Il welfare aziendale
In Italia lo sviluppo del Welfare aziendale ha avuto negli ultimi anni un notevole impulso. In particolare il ricorso a forme di assistenza sanitaria integrativa è stato favorito ed incoraggiato dalle sentite esigenze della popolazione e da alcune normative in tema fiscale e contributivo di grande rilievo.
La problematica del Welfare ha assunto nell’ambito aziendale una forte rilevanza e costituisce oggi un elemento fondamentale nel delicato rapporto tra Datore di Lavoro e Dipendenti.
Una delle forme più significative di Welfare riguarda proprio l’erogazione di prestazioni di carattere assistenziale e sanitario a favore dei Dipendenti, tramite la stipula di polizze nei Rami Vita, Infortuni, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche. La legislazione italiana ha in particolare inteso favorire lo sviluppo di queste forme ed ha emanato una serie di agevolazioni a cui i Lavoratori e le Aziende possono accedere, utilizzando appositi Enti definiti “Casse di Assistenza”
La Cassa di Assistenza è dunque un istituto sempre più utilizzato dagli Imprenditori per poter fornire benefits e servizi ai Dipendenti, ottenendo nel contempo notevoli vantaggi fiscali sia per le Aziende che per i dipendenti stessi.
La Cassa consente pertanto di dare pratica attuazione ai trattamenti assistenziali previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dagli eventuali contratti integrativi aziendali nel rispetto dei regolamenti e/o accordi aziendali che ne costituiscono presupposto ineliminabile.
Le Casse di Assistenza forniscono i loro servizi anche tramite la stipula di convenzioni con Imprese di Assicurazione al fine di garantire e tutelare al meglio i propri Aderenti. Per realizzare questo si avvalgono di Intermediari Assicurativi che dispongono di una apposita struttura organizzativa sia per quanto attiene la fase di stipula delle polizze sia per l’importante aspetto inerente la liquidazione dei sinistri.
Alcuni provvedimenti legislativi hanno individuato e specificato i requisiti e le caratteristiche degli Enti di Assistenza, tra cui in particolare le Casse di Assistenza. Infatti il combinato disposto delle norme previste dal D.Lgs. Turco del 31/3/2008 e del D.Lgs. Sacconi del 27/10/2009 interviene in questa materia e:
- definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’ar 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.
- Più in particolare si fa riferimento a:
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio;
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;
- prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
- prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.
Possono usufruire dei servizi delle Casse di Assistenza le seguenti categorie:
– Amministratori di Società – Dipendenti (Operai, Impiegati, Quadri, Dirigenti ecc..) – Collaboratori (co.co.co., co.co.pro.) |
VANTAGGI FISCALI
Il Decreto Legislativo n° 314/97 ha modificato l’art. 49 dei T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi 22/12/1986)
nella “determinazione del reddito di lavoro dipendente”.
Attualmente l’art. 51 del T.U.I.R. prevede una serie di esenzioni dall’imponibile I.R.P.E.F. in relazione al reddito da
lavoro dipendente. Riportiamo di seguito il comma 2 che stabilisce i criteri di interesse per le Casse di Assistenza.
- Non concorrono a formare il reddito:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)
Questa norma comporta dunque una deducibilità fiscale dei contributi versati alle Casse di Assistenza per tutti i Lavoratori Aderenti operante:
- per i contributi versati dal Datore di lavoro, che non vengono inseriti tra le voci tassabili sul cedolino;
- per quelli versati dal Lavoratore aderente, anche per il nucleo familiare, che vengono dedotti dal reddito in sede di dichiarazione fiscale (Modello Unico 730 / 740).
Il limite massimo complessivo che può fruire di questo importante vantaggio è di € 3.615,20 per ogni Lavoratore aderente.
Ricordiamo che, a seguito dell’interpello all’Agenzia delle Entrate n. 954-1535_2017, la contribuzione erogata in favore dell’AMMINISTRATORE UNICO, risultando disposta ad personam, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR: l’Amministratore Unico ha quindi facoltà di aderire alla Cassa di Assistenza senza però poter beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall’adesione alla stessa. |
VANTAGGI CONTRIBUTIVI
Oltre al vantaggio in ambito fiscale, vi sono poi altre agevolazioni in ambito di oneri sociali (INPS / INAIL etc etc) Ricordiamo che sulla retribuzione erogata al dipendente gravano i seguenti oneri aggiuntivi:
- Oltre il 30% per gli oneri sociali a carico del datore di lavoro (la percentuale può variare secondo i settori di attività economica);
- 9% circa a carico dei dipendente per lo stesso titolo.
La norma in deroga prevede che le retribuzioni erogate in forma di contributi a enti con esclusivi fini assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale vengono assoggettate al solo contributo di solidarietà dei 10% a carico del datore di lavoro mentre il Dipendente ne risulta esente.
Ne scaturirà dunque un risparmio nell’ordine del 20% circa a favore dell’Azienda ed un risparmio del 9% circa a favore del Lavoratore Aderente, rispetto alle forme tradizionali di remunerazione.
I presupposti fondamentali per la fruizione dei vantaggi fiscali e contributivi sono quindi:
– L’attribuzione del benefit a categorie totalitarie ed omogenee di Dipendenti/Amministratori/Collaboratori; – La presenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una remunerazione con busta paga o compensi / emolumenti deliberati in misura fissa (per gli Amministratori); – L’emanazione di un regolamento aziendale oppure l’esistenza di un contratto integrativo aziendale che preveda l’erogazione a categorie totalitarie ed omogenee di dipendenti/collaboratori; – In caso di erogazione del benefit ai componenti del CDA, si richiede un verbale di Assemblea che porti all’ODG l’erogazione del benefit stesso all’intero CDA e successiva emanazione di apposito regolamento in materia. |