Novità sull’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

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Novità sull’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

L’impatto delle modifiche normative sull’attività di intermediazione

Ad un mese dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 184/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre u.s., di recepimento della Direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo recante modifica della Direttiva 2009/103/CE concernente “l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”, non ci pare abbiano avuto grande spazio i commenti e le riflessioni sull’impatto di queste modifiche normative sulla nostra attività di intermediazione.

Gli Agenti di Assicurazione intermediano oltre il 70% della raccolta premi danni e per quanto riguarda l’Rc Auto la percentuale sale ad oltre l’80%. Questi dati sono indicativi del fatto che per le Agenzie d’Assicurazione il tema della assicurazione obbligatoria dei veicoli è fondamentale. Non si capisce quindi il motivo che ha indotto le associazioni che rappresentano la nostra categoria a non dedicare commenti, considerazioni e spiegazioni in merito a queste nuove norme obbligatorie per tutti i veicoli assoggettati
all’assicurazione Rc Auto.

Ricordiamo che questo decreto ha sancito definitivamente il ricorso al Preventivatore consultabile nei siti IVASS e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicandone le caratteristiche. Il Decreto ha purtroppo definitivamente fissato l’obbligo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, D ed F del RUI (vedi reg. n. 51 IVASS) di fornire agli interessati, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei, l’indicazione dei premi offerti dalle Imprese mediante collegamento telematico a Preventivass (vedi art. 132-bis, comma 2).

La cosa pare sia sfuggita al Presidente di SNA, Dott. Claudio Demozzi, che nell’audizione alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati dello scorso 15 gennaio nell’ambito dell’esame del Disegno di Legge C. 1633 “Milleproroghe” di conversione in Legge del Dl 215-2023 recante disposizioni vigenti in materia di termini normativi, ha trattato nuovamente la questione Preventivass che è materia oramai più che mai normata e regolata, andando fuori tema. A questo punto chiediamo se la disobbedienza che gli iscritti SNA stanno attuando è giustificata e se trova adeguata copertura sindacale.

Prima ci si farà una ragione, prima si affronterà con idonee azioni e mezzi il problema. D’altro canto, se si deve investire nella consulenza per diversificarsi sul mercato dagli altri intermediari questo aspetto non può essere trascurato anche nel ramo Rc Auto, considerato che nei fatti è il core business per la maggior parte degli Agenti d’Assicurazione.

Va ricordato che questa nostra considerazione non è poi così pedestre perché pare sia stata in larga parte condivisa anche dal Presidente SNA negli incontri con IVASS propedeutici alla realizzazione di questo strumento. Fonti attendibili ci hanno informato che nella fase preliminare delle consultazioni lo SNA avesse manifestato interesse e chiesto di non escludere gli Agenti d’Assicurazione dalla possibilità di accedere alla consultazione del Preventivatore.

Su questo argomento ritorneremo presto perché merita una approfondita riflessione.

Continuando l’esame delle disposizioni del decreto legislativo n. 184/2023 ci sentiamo in dovere di esaminare le principali disposizioni e di farci parte attiva per aprire un confronto. Vi proponiamo le nostre riflessioni attendendo i vostri commenti e magari anche le spiegazioni delle nostre mandanti sull’argomento. Riteniamo infatti utile il confronto per capire come le Compagnie d’Assicurazione intendano metter a terra le disposizioni e come declinare le norme emanate per essere preparati ad offrire un servizio adeguato per i bisogni dei nostri Clienti.

I punti principali toccati dal Decreto Legislativo che hanno un importante impatto sul nostro lavoro sono secondo noi:

  • l’estensione dell’obbligo di assicurazione a tutti i veicoli, indipendentemente dal fatto che circolino su
    strade “di uso pubblico”;
  • l’obbligo di accogliere la richiesta del cliente di sospendere la polizza;
  • la nuova definizione di veicoli;
  • la possibilità, per i contraenti di richiedere l’invio dell’attestato di rischio in qualunque momento.

Il provvedimento modifica il Codice delle Assicurazioni Private proprio nella parte in cui, indirettamente, consente di non assicurare i veicoli che non circolano (e ricordiamo che per circolazione si intende sia la marcia, sia la sosta su strada pubblica o accessibile al pubblico). Si tratta di una piccola, grande rivoluzione, che sposta il perno attorno a cui ruota l’obbligo di assicurazione: dalla circolazione al veicolo tout court.

La norma conferisce preminenza alla funzione di mezzi, essendo ora sufficiente che gli stessi siano “utilizzati conformemente alla funzione di veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”. Ne consegue che viene eliminata la distinzione tra aree pubbliche e private. D’ora innanzi dovranno essere assicurati tutti i veicoli che circolano anche solo all’interno di aree private in quanto potenzialmente in grado di provocare danni a terzi, a prescindere che siano fermi o in movimento, come affermato sempre
all’art. 1 ai commi 1-bis e 1-ter.

Sono previste delle deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione oppure soggetti a fermo amministrativo o incapaci di circolare perché sprovvisti di ruote e motore. In quest’ultimo caso, le condizioni del veicolo devono essere tali da non poter essere spostato senza l’uso di un altro mezzo.

A questa novità si aggiunge la definizione di veicoli a motore ai sensi delle modifiche introdotte. Sono infatti considerati veicoli a motore, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera r) del citato Decreto:

  1. Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola su suolo ma non su rotaia, con:
    1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h;
    oppure
    1.2) un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14
    Km/h;
  2. rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  3. veicoli elettrici leggeri individuati con apposito Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interni, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Questa disposizione prevede quindi nuove specifiche e l’inclusione dei veicoli leggeri elettrici come, ad esempio, i carrelli elevatori e le golf cart, ferme future disposizioni del Decreto sopra indicato. Su questa tipologia di veicoli grava quindi un obbligo che potrà trovare applicazione, in relazione alle disposizioni che saranno emanate per l’immatricolazione del mezzo ma che è già efficace e per questo può dare origine a dubbi interpretativi in merito al dettato contrattuale delle attuali coperture di responsabilità civile offerte dal mercato, che assicurano la circolazione in aree private di questi mezzi non targati solo quando sugli stessi non grava l’obbligo di autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità e di conseguenza l’obbligo della assicurazione Rc Auto.

Ci chiediamo, infatti, se oggi sono ancora efficaci le coperture assicurative che abbiamo offerto ai nostri Clienti per i danni da responsabilità civile di questi mezzi. Un dubbio che deve trovare risposte certe per poter attuare le modifiche necessarie alle coperture ed adeguare i prodotti alle novità introdotte dalle norme di Legge.

L’obbligo di assicurazione dei rimorchi merita anche esso di essere sottolineato dato che la copertura dovrà avere un perimetro più ampio del solo rischio statico. La nuova normativa prevede che nel caso in cui si verifichi un sinistro causato da un veicolo che traina un rimorchio il danneggiato può presentare la richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio ove:

  • possa essere identificato il rimorchio stesso, ma non possa essere identificato il veicolo trainante;
  • la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l’assicuratore del rimorchio provveda all’indennizzo.

Per quanto sopra, l’Impresa d’assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato può esercitare azione di regresso nei confronti dell’assicuratore del veicolo trainante. Questa disposizione allarga l’area delle azioni che i danneggiati posso mettere in atto e nel quadro di maggior tutela del cliente è opportuno consigliare coperture ampie anche per i rimorchi, pur perdurando il concetto di responsabilità del veicolo trainante.

Alla luce dei punti sopra esaminati, veniamo alla sospensione della polizza ed all’obbligo per le Compagnie assicurative di accoglierla in caso di richiesta del cliente. La sospensione per mancato utilizzo volontario è attiva dal momento della registrazione nella banca dati che l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tempestivamente all’assicurato (art. 122-bis). Il periodo massimo totale della sospensione è di 10 mesi nell’annualità, raggiungibile anche con più proroghe successive da comunicarsi fino a 10 giorni prima della scadenza della sospensione. Questi termini vengono ampliati a 11 mesi con termine di comunicazione fino a 5 giorni per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole, d’epoca e di interesse storico collezionistico iscritti negli appositi registri (art. 122-bis, comma 2).

Si tratta di una formula particolarmente utile per i veicoli utilizzati solo in determinati periodi dell’anno permettendo l’interruzione del contratto fino a un massimo di dieci o undici mesi. Questo articolo alla luce delle disposizioni relative all’obbligo di assicurazione dei veicoli sopra esaminato opera però in un ambito più ristretto rispetto al passato.

Continuando, merita di essere menzionato l’art. 134, comma 1 del Decreto in esame che prevede la possibilità, per i contraenti di richiedere l’invio dell’attestato di rischio in qualunque momento, con diritto a riceverlo entro 15 giorni dalla data di richiesta e le variazioni dei massimali di garanzia di cui all’art. 128 del CAP a maggiore tutela dei danneggiati.

Altri dubbi emergono in alcuni passaggi poco limpidi (per esempio quello in cui si parla di “zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”) e la maximulta per chi circola con assicurazione sospesa, più alta di quella prevista per chi circola del tutto senza copertura.

Questi sono in estrema sintesi le novità introdotte ed i punti che ci auguriamo vengano chiariti. Non si tratta di argomenti che non impattano con la nostra capacità di offrire una adeguata consulenza e per questo ci stupiamo del silenzio delle associazioni che ci rappresentano. Ci sorprende e suscita alcune perplessità, vista la platea dei veicoli soggetti al nuovo obbligo ed il ruolo dell’Agente d’Assicurazione su questo mercato.

Annotiamo, senza alcun tono polemico, l’interesse di SNA invece per la proposta di abrogare l’obbligo di legge del meccanismo della liquidazione diretta. Su questo tema si sono invece concentrati, a loro dire, per migliorare la vita degli automobilisti e per arricchire l’attività di consulenza dell’Agente d’Assicurazione. Registriamo uguale silenzio dei rappresentati della nostra categoria in merito all’obbligo assicurativo degli eventi catastrofali. Imbarazzante assenza nel dibattito che si è aperto sui criteri di applicazione della legge, sul ruolo del pubblico e sugli oneri economici o amministrativi che ricadranno o sulle imprese o sulle assicurazioni. Di questo argomento ci occuperemo presto.

Lasciamo a Voi i commenti con l’augurio di aver favorito delle riflessioni.